COVID-19 - Breve ricapitolazione delle misure introdotte

24.04.2020

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Le autorità Federali, Cantonali e Comunali hanno introdotto una serie di misure per sostenere l’economia in questo momento di difficoltà legata all’emergenza COVID-19. Qui sotto sono elencate in modo non esaustivo le principali misure introdotte al momento della pubblicazione della presente news.

Economia e Finanza

Crediti transitori

  • La Confederazione Svizzera è garante verso le banche svizzere per la messa a disposizione alle aziende di crediti transitori per un importo pari al 10% della cifra d’affari 2019 al massimo CHF 20 milioni;
  • I crediti fino CHF 500'000 sono garantiti al 100% dalla Confederazione Svizzera e hanno un interesse attuale pari allo 0.00%;
  • I crediti superiori a CHF 500'000 e fino a CHF 20 milioni sono garantiti all’85% dalla Confederazione Svizzera ed il tasso d’interesse attuale è pari allo 0.50%;
  • I tassi d’interesse attualmente applicabili saranno adeguati annualmente sulla base degli sviluppi di mercato. La prima volta il prossimo 31 marzo 2021;
  • I crediti hanno una durata di 5 anni ed in caso di difficoltà possono venir estesi fino a 7 anni.

Fiscalità

Imposte dirette

Imposta federale diretta. Nessun interesse di mora in relazione a pagamenti dovuti tra il 1. marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020 per l’anno 2020 e per gli anni fiscali precedenti. Resta salva la possibilità di chiedere una proroga del termine di pagamento o una ratealizzazione.

Imposte Cantonale e Imposta Comunale. I pagamenti sono differiti e nessun interesse di mora verrà conteggiato. Questo provvedimento è stato introdotto da diversi Cantoni e Comuni.

In caso di previsione di perdite subite sia le persone giuridiche che gli indipendenti possono chiedere un adeguamento delle richieste d’acconto relative all’imposta federale diretta, all’imposta cantonale ed all’imposta comunale.

Dichiarazione fiscale

In Canton Ticino il termine per l’allestimento della dichiarazione fiscale 2019 delle persone fisiche è stato prorogato fino al 30 giugno 2020. Per le persone giuridiche il termine per la presentazione della dichiarazione fiscale 2019 è stato stabilito al 30 settembre 2020.

Diversi Cantoni hanno adottato misure simili.

IVA e tributi doganali

Nessun interesse di mora per il periodo tra il 20 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020.

Rimane salva la possibilità di chiedere una proroga del termine di pagamento per l’IVA e per i tributi dogali.

Imposta preventiva e tasse di bollo federali

Nessuna modifica agevolativa. Rimangono applicabili gli interessi di mora pari al 5%.

Diritto del lavoro ed assicurazioni sociali

Lavoro ridotto per le imprese

Le imprese confrontate con una riduzione dell’orario di lavoro possono introdurre il lavoro ridotto. Questa misura consente di ricevere le indennità di disoccupazione. Nell’ambito dell’emergenza Covid-19 le indennità sono estese anche ai dipendenti a tempo determinato, ai lavoratori temporanei, agli apprendisti e a tutti coloro che hanno una posizione analoga a quella del datore di lavoro (persone con poteri decisionali, soci, azionisti, ecc.).

Le indennità ammontano all’80% della massa salariale, ma al massimo CHF 12'350 al mese per dipendente e a CHF 4'150 al mese per le persone con poteri decisionali.

Nel contesto Covid-19 il termine d’attesa previsto dalle norme è abolito. Ciò significa che la misura si applica dal primo giorno di riduzione dell’orario di lavoro.

Indennità di perdita di guadagno

Hanno diritto all’indennità di perdita guadagno:

  • I genitori di figli che devono interrompere l’attività lucrativa perché la custodia dei figli da parte di terzi non è più garantita;
  • Le persone che devono interrompere l’attività lucrativa perché sono state messe in quarantena;
  • Gli indipendenti che subiscono una perdita di guadagno a causa della chiusura della loro attività decisa dal governo, oppure che subiscono con una riduzione del lavoro quale causa indiretta delle misure imposte per limitare la diffusione del Covid-19 (condizione: reddito determinante AVS per l’anno 2019 compreso tra CHF 10'000 e CHF 90'000).

L’indennità ammonta all’80% del reddito medio soggetto all’AVS dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto, ma al massimo a CHF 196 franchi al giorno (CHF 5'880 al mese).

Assicurazioni sociali

Nessun interesse di mora fino al 20 settembre 2020 nel caso di pagamenti rateali, ritardati o differiti di contributi delle assicurazioni sociali.

 

 

Teniamo costantemente monitorata la situazione e qualora vi fossero nuove informazioni su ulteriori misure a medio/lungo termine non esiteremo ad aggiornare la presente news.

Siamo naturalmente volentieri a disposizione per qualsiasi chiarimento. Non esitate a contattarci.


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